Istituto Scudi di San Martino
REGOLAMENTO
PER L’ ASSEGNAZIONE DEGLI “SCVDI DI SAN MARTINO”
Articolo 1
E’ istituito il riconoscimento “Scvdi di San Martino” tendente a ricompensare simbolicamente quanti si sono prodigati in opere meritorie di altruismo e di solidarietà umana.
Articolo 2
Il riconoscimento è costituito da medaglioni d’ argento recanti in bassorilievo l’immagine di San Martino.
Articolo 3
Il numero degli “Scudi” da assegnare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell’ Istitvto.
Articolo 4
Il riconoscimento è assegnato da una Commissione giudicatrice nominata entro il 30 Giugno di ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Istitvto ed è formata da personalità di rilievo.
Articolo 5
Le segnalazioni dei nominativi dei candidati dovranno pervenire all’ Istitvto, in forma di dossier, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
Articolo 6
La Commissione si riunisce entro il 31 ottobre di ogni anno per esaminare i dossier pervenuti e deliberare sui nominativi dei vincitori. Si associa con diritto di voto il Consiglio Direttivo dell’ Istitvto.
Articolo 7
Per ogni segnalazione pervenuta i membri della commissione esprimono un voto da 0 a 30.
Articolo 8
A discrezione della Commissione Giudicatrice possono essere assegnati tutti gli “Scvdi” messi a disposizione dall’ Istitvto o parte di essi.
Articolo 9
La data di assegnazione del riconoscimento sarà, ogni anno, il giorno più prossimo all’ 11 novembre (compatibilmente con le esigenze dell’ Ente che ospita tale manifestazione).
Articolo 10
La Commissione giudicatrice si scioglie non appena espletate le proprie mansioni.
Articolo 11
In casi particolari il Consiglio Direttivo dell’ Istitvto può deliberare ” Motu Proprio” l’assegnazione di uno o più “Scvdi”.